Banca Dati F-gas: è stato aperto ufficialmente ed è ora disponibile il portale della Banca Dati F-gas
Il portale Banca Dati F-gas, gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (Banca Dati F-gas), è rivolto ai seguenti soggetti:
– venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita;
– imprese e persone certificate, per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, manutenzione e altre attività svolte sulle apparecchiature contenenti F-gas;
– operatori, per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
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Per informazioni, FAQ, documenti ed eventi sull’adempimento, consultare la pagina Banca Dati F-gas sul sito di Ecocamere.
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Il tutto fa parte del cosiddetto decreto F-gas, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio di quest’anno ed entrato in vigore il 24 gennaio, attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
La Banca Dati, istituita dal nuovo decreto FGAS, raccoglie e conserva informazioni su vendite di gas fluorurati (e di apparecchiature che li contengono) e su attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature.
Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunichino alla Banca Dati F-gas le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal 25 luglio 2019.
Sul sito Ecocamere è disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesiti.
Inotre sul sito Ecocamere è possibile verificare la validità di un certificato/attestato per l’acquisto di F-gas
Manuali :
Cosa occorre registrare:
I dati obbligatori da registrare sono:
- Data di vendita, data e numero fattura
- Profilo acquirente / Nazione / CF utente finale
- Tipo apparecchiatura / nr.circuiti / tipo e quantità F-GAS / GWP e ton CO2 eq
- Profilo installatore / dichiarazione utente finale
I dati facoltativi da registrare sono:
- Codice commerciale/codice prodotto/codice EAN / matricola
Quali prodotti vanno registrati? Solo quelli sopra un determinato quantitativo di refrigerante?
Tutte le apparechiature NON eremticamente sigillate contenente F-Gas, a prescindere dal quantitativo di refrigerante, dovranno essere registrate sul portale.
Quando il grossista deve registrare la vendita?
Il grossista è obbligato a registrare la vendita solo quando vende all’utente finale. Nei casi di vendita all’installatore non è tenuto a registrare nulla.
Quando l’installatore deve registrare la vendita?
Se fornisce anche il servizio di installazione non deve registrare la vendita ma solo l’installazione a partire dal 25/9/2019 entro 30 giorni dall’attività. Qualora invece fornisca solo l’apparecchiatura e non l’installazione, dovrà registrare la vendita a decorrere dal 25/7/2019.
Quando il rivenditore deve registrare la vendita?
Poiché il rivenditore solitamente non fornisce DIRETTAMENTE il servizio di installazione, la vendita dovrà essere registrata sempre, qualora il prodotto è venduto all’utente finale.
Occorre registrare anche le vendite “on-line”?
Certamente, le regole soon valide anche per gli e-store, la registrazione è analoga e occorrerà flaggare la spunta di “vendita a distanza”.
Entro quanto tempo occorre effettuare la registrazione?
Non è espresso chiaramente ma dalle informazioni di compilazione dovrebbe essere entro il mese dalla vendita.
Chiunque può accedere al portale F-Gas per la registrazione delle vendite?
Solo le aziende che si sono opportunamente registrate al portale F-GAS in qualità di venditore, possono registrare le vendite. Non devono necessariamente essere qualificate F-GAS.
Quali apparecchiature sono soggette alla registrazione per l’installazione, manutenzione e smantellamento?
Tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenente F-Gas sono soggette alla registrazione in fase di installazione. Se l’installazione è effettuata dal venditore, la registrazione della vendita non va effettuata.
Il controllo annuale delle perdite è obbligatorio solo per apparecchiature non ermeticamente sigillate con un contenuto di F-Gas >5tonCO2 eq, (R410A = 2.39kg / R32 = 7.4kg).
Per le apparecchiature ermeticamente sigillate, tale valore viene innalzato a 10 tonCo2eq (R410A = 4.79kg / R32 = 14.8Kg).
L’obbligo di trasmissione dei dati a ISPRA è così stato abolito.